comportamento
Si allega in calce il file con l'integrazione a seguito della delibera 17 del 24 ottobre 2022 del Collegio Docenti, in merito agli ingressi in ritardo.
IN EVIDENZA GLI ARTICOLI 2 e 3 che riguardano le entrate in ritardo, le uscite anticipate e le assenze:
ART. 2 - INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE
Il ritardo deve essere sempre giustificato.
In caso di ritardo lo studente sarà ammesso in classe per evitare di fargli perdere tutta la prima ora, fermo restando che verrà conteggiata l’intera ora di assenza.
Il ritardo dovuto ai mezzi di trasporto, se documentato, non è conteggiato ai fini della valutazione del comportamento.
Le entrate posticipate sono autorizzate fino alle ore 10 e devono essere giustificate dal docente in orario di lezione. Tali entrate,sempre motivate da documentate esigenze (visite specialistiche e/o esami di laboratorio non effettuabili in orario pomeridiano), dovranno essere comprovate dai relativi certificati rilasciati dal medico e/o dalla struttura di accoglienza.
Le altre entrate posticipate (p.es. i ritardi) dovranno essere giustificate entro il giorno successivo e non dovranno essere superiori a 4 nel primo periodo di valutazione (settembre-gennaio) e a 4 nel secondo periodo di valutazione (febbraio-giugno) per non compromettere l’apprendimento e il profitto scolastico. Il superamento delle quattro entrate posticipate per periodo sarà sanzionato con un provvedimento di tipo S3 (nota sul registro) .Il provvedimento salirà ad S4 (sospensione) in caso di reiterazione dei ritardi
L’uscita anticipata non è concessa prima della fine della quarta ora di lezione (ore 12), salvo gravi e comprovati motivi. Le uscite anticipate non dovranno essere più di una al mese tranne per visite specialistiche e/o esami di laboratorio debitamente comprovati e certificati. Inoltre dovranno sempre essere autorizzate dal Responsabile del plesso o da suo delegato. Per gli studenti minori è richiesta la presenza di un genitore/tutore o comunque di un suo delegato.
Per garantire l’assistenza, in caso di malore l’allievo, maggiorenne o minorenne, sarà sempre accompagnato da un adulto: in caso di necessità sarà inviato al pronto soccorso tramite un’ambulanza o altro mezzo di soccorso. Gliallievi indisposti dovranno rivolgersi al proprio docente o comunque al personale della scuola facendo presente laloro necessità.
In caso di variazioni dell'orario di entrata o di uscita può essere disposta l’entrata posticipata o l’uscita anticipata di una classe. La variazione di orario sarà comunicata nei giorni precedenti agli alunni, con avviso scritto da fare firmare da un genitore. Gli avvisi firmati verranno poi controllati dai docenti dell’ora di inizio o di termine delle lezioni. Gli studenti minorenni che non esibiranno l’avviso firmato di uscita anticipata resteranno comunque a scuola, distribuiti in altre classi, fino al termine dell’orario di lezione della classe di quel giorno. Gli alunni minorenni che invece non esibiranno l’avviso firmato di entrata posticipata verranno segnalati in vicepresidenza; saranno inoltre informati i loro genitori.
Permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata possono essere concessi dal dirigente scolastico per documentati motivi.
ART. 3 - ASSENZE E RELATIVE GIUSTIFICAZIONI
Si ricorda che l’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativoall’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almenotre quarti dell'orario annuale personalizzato”. Lo stesso articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “leistituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo,motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga èprevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, agiudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ”.
Gli alunni sono tenuti a presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola; solo in caso eccezionale sarà tollerata la presentazione della stessa non oltre il giorno successivo a quello di rientro. Qualora la giustificazione non sia portata nei due giorni successivi al rientro a scuola, l’insegnante delegato a raccogliere le giustificazioni (normalmente quello presente in aula alla prima ora) prenderà nota sul registro di classe. Nel caso in cui l’insegnante, per vari motivi, non richiedesse la giustificazione è dovere dell’alunno presentarla comunque.